(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, ed in particolare
l'articolo 27, con cui  l'Amministrazione  regionale,  in  base  alle
finalita'  enunciate  dall'articolo 26 ed in attuazione dell'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142:
   a) stabilisce i criteri per la definizione di "piani  degli  orari
degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici";
   b)  promuove ed incentiva finanziariamente sino al cento per cento
della spesa prevista, progetti sperimentali  predisposti  dai  comuni
per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti,
dei  servizi  pubblici  in  base  al piano degli orari degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici;
   c) promuove  attivita'  di  ricerca  sugli  orari  degli  esercizi
commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale;
  Visti,  altresi',  i  successivi  articoli  32 e 33, che prevedono,
rispettivamente, che le domande per la concessione dei  finanziamenti
di  cui  al  citato  articolo  27,  lettera b), siano presentate alla
Direzione regionale per le autonomie locali e che le procedure per la
concessione e  l'erogazione di detti finanziamenti siano disciplinate
con apposito regolamento di esecuzione;
  Ritenuto  opportuno  definire  contestualmente  anche   i   criteri
generali cui la Direzione regionale suindicata dovra' attenersi nella
concessione dei finanziamenti stessi;
  Considerato  che  la Commissione regionale per le pari opportunita'
tra uomo e donna, interpellata con nota  n.  6855  del  24  settembre
1993,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3, lettera e) della legge
regionale 21 maggio 1990, n. 23 in merito alla bozza  di  regolamento
predisposta,  per  le cennate finalita' della Direzione regionale per
le autonomie locali, non ha espresso il parere di propria  competenza
entro  il  termine  fissato  dall'articolo  3,  comma  6, della legge
regionale medesima, sicche' detto parere deve intendersi favorevole;
  Visto,  inoltre,  il  parere  favorevole  espresso,   sulla   bozza
suddetta,  dal  Comitato  dipartimentale per gli affari istituzionali
nella seduta dell'8 maggio 1995;
  Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 12  gennaio
1996, modificata con deliberazione n. 3412 del 29 luglio 1996;
 
                              DECRETA:
 
  E'  approvato  il  Regolamento  di esecuzione per la concessione  e
l'erogazione dei finanziamenti  di  cui  all'articolo  27,  comma  1,
lettera  b)  della  legge  regionale  24  giugno 1993, n. 49, recante
"Norme per il sostegno delle famiglie e per la  tutela  dei  minori",
nel  testo  allegato  al  presente  decreto,  del  quale  forma parte
integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, addi' 19 agosto 1996
                               CECOTTI
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 26 settembre 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 63
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Regolamento  d'esecuzione  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
   finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera  b),  della
   legge  regionale  24  giugno  1993,  n.  49, recante "Norme per il
   sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori".
 
                               Art. 1.
 
  1. I Comuni che intendono ottenere la concessione dei finanziamenti
per la realizzazione di progetti sperimentali  volti  ad  attuare  il
coordinamento  degli  orari della scuola, dei trasporti e degli altri
servizi pubblici di base  al  rispettivo  "Piano  degli  orari  degli
esercizi  commerciali  e  dei  servizi  pubblici"  devono  presentare
domanda alla Direzione regionale per le autonomie locali, avente sede
in Udine, via A. Caccia, 17, entro il 20 settembre di ogni anno.
  2. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal Sindaco e  redatta
in  carta  esente  dall'imposta  di  bollo  ai sensi dell'articolo 16
dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, deve contenere:
   a) l'indicazione del numero di codice fiscale del Comune  e  della
modalita' di pagamento prescelta;
   b) la determinazione della misura del contributo richiesto;
   c)  la  dichiarazione  di  non  aver  beneficiato  e  di non voler
beneficiare  di   altri   contributi   pubblici   per   il   progetto
sperimentale.
  3. La domanda di finanziamento e' corredata da:
   a) una relazione illustrativa del progetto;
   b)  il  programma  degli  interventi  rientranti  nel quadro delle
finalita' previste dall'articolo 26 della legge regionale  24  giugno
1993, n.  49;
   c)  il  preventivo  delle  spese  conseguenti  alla attuazione del
progetto, redatto in forma analitica per voce e misura;
   d) la copia del "Piano degli orari degli  esercizi  commerciali  e
dei  servizi  pubblici", di cui all'articolo 28 della legge regionale
n. 49/1993, adottato con deliberazione divenuta esecutiva.
  4. L'Amministrazione regionale ha la facolta' di  richiedere  entro
il  10  ottobre  di ogni anno, agli enti locali che abbiano inoltrato
tempestivamente  la  domanda  di  finanziamento,  l'invio,  entro  il
termine  all'uopo stabilito, di documentazione integrativa al fine di
acquisire ulteriori  elementi  conoscitivi  concernenti  il  progetto
sperimentale.