(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, ed in particolare l'articolo 27, con cui l'Amministrazione regionale, in base alle finalita' enunciate dall'articolo 26 ed in attuazione dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142: a) stabilisce i criteri per la definizione di "piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici"; b) promuove ed incentiva finanziariamente sino al cento per cento della spesa prevista, progetti sperimentali predisposti dai comuni per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici in base al piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici; c) promuove attivita' di ricerca sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale; Visti, altresi', i successivi articoli 32 e 33, che prevedono, rispettivamente, che le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al citato articolo 27, lettera b), siano presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali e che le procedure per la concessione e l'erogazione di detti finanziamenti siano disciplinate con apposito regolamento di esecuzione; Ritenuto opportuno definire contestualmente anche i criteri generali cui la Direzione regionale suindicata dovra' attenersi nella concessione dei finanziamenti stessi; Considerato che la Commissione regionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, interpellata con nota n. 6855 del 24 settembre 1993, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 in merito alla bozza di regolamento predisposta, per le cennate finalita' della Direzione regionale per le autonomie locali, non ha espresso il parere di propria competenza entro il termine fissato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale medesima, sicche' detto parere deve intendersi favorevole; Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, sulla bozza suddetta, dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta dell'8 maggio 1995; Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 12 gennaio 1996, modificata con deliberazione n. 3412 del 29 luglio 1996; DECRETA: E' approvato il Regolamento di esecuzione per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, recante "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori", nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 19 agosto 1996 CECOTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 26 settembre 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 63 ------ Regolamento d'esecuzione per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, recante "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori". Art. 1. 1. I Comuni che intendono ottenere la concessione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali volti ad attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti e degli altri servizi pubblici di base al rispettivo "Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici" devono presentare domanda alla Direzione regionale per le autonomie locali, avente sede in Udine, via A. Caccia, 17, entro il 20 settembre di ogni anno. 2. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal Sindaco e redatta in carta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, deve contenere: a) l'indicazione del numero di codice fiscale del Comune e della modalita' di pagamento prescelta; b) la determinazione della misura del contributo richiesto; c) la dichiarazione di non aver beneficiato e di non voler beneficiare di altri contributi pubblici per il progetto sperimentale. 3. La domanda di finanziamento e' corredata da: a) una relazione illustrativa del progetto; b) il programma degli interventi rientranti nel quadro delle finalita' previste dall'articolo 26 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49; c) il preventivo delle spese conseguenti alla attuazione del progetto, redatto in forma analitica per voce e misura; d) la copia del "Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici", di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 49/1993, adottato con deliberazione divenuta esecutiva. 4. L'Amministrazione regionale ha la facolta' di richiedere entro il 10 ottobre di ogni anno, agli enti locali che abbiano inoltrato tempestivamente la domanda di finanziamento, l'invio, entro il termine all'uopo stabilito, di documentazione integrativa al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi concernenti il progetto sperimentale.